(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 18
                         del 16 agosto 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                          O b i e t t i v i
   1.  La  regione  Molise,  nel  rispetto dei principi sanciti dalla
legge dello Stato n. 157 dell'11  febbraio  1992,  delle  Convenzioni
internazionali e delle Direttive Comunitarie, detta norme destinate a
disciplinare  l'esercizio  della  caccia  nell'ambito  del territorio
regionale  al  fine  di  proteggere  e  salvaguardare  il  patrimonio
faunistico,  nonche'  per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente.
La Regione, per le  suddette  finalita'  promuove  la  collaborazione
attiva  degli  Enti,  delle  Associazioni  agricole  e venatorie, per
diffondere e approfondire la conoscenza del patrimonio  faunistico  e
la difesa dell'ambiente.
   2.  La Regione esercita funzioni amministrative, di programmazione
e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
   3.  La  Giunta  regionale  sentita   la   Commissione   Consiliare
competente,  propone  al  Consiglio  Regionale che li approva i piani
pluriennali per gli interventi nel settore della caccia:
     a)  realizza  la  pianificazione  del  territorio  mediante   la
destinazione differenziata del territorio stesso;
     b)  provvede  a  pubblicare  annualmente entro e non oltre il 15
giugno il calendario venatorio regionale e il relativo regolamento;
     c) entro un anno dall'entrata in vigore della legge  la  Regione
promuove  corsi  di formazione sulle caratteristiche innovative della
legge stessa.
   4. In attuazione  delle  direttive  CEE  la  Regione  provvede  ad
istituire  lungo  le  rotte  di  migrazione  dell'avifauna  segnalate
dall'I.N.F.S., zone di protezione finalizzate al  mantenimento  degli
habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi.
   5.   Su   parere   dell'I.N.F.S.   la   Regione  puo'  autorizzare
esclusivamente Istituti a carattere scientifico a catturare per scopi
scientifici. Puo' inoltre rilasciare allo stesso scopo autorizzazione
per inanellare.
   6. Emana norme in ordine al soccorso alla detenzione temporanea  e
alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'.